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Posso usare un magazzino (C/2) come sala conferenze o spazio per corsi di yoga?

19 Luglio 2026

user di mapparte

Sì, ma solo se l’attività è svolta da un’Associazione di Promozione Sociale (APS) o, più in generale, da un Ente del Terzo Settore (ETS), nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Scopri di più.

Posso usare un magazzino (C/2) come sala conferenze o spazio per corsi di yoga? Posso usare un magazzino (C/2) come sala conferenze o spazio per corsi di yoga?

Posso usare un magazzino (C/2) come sala conferenze o spazio per corsi di yoga?

RISPOSTA

Sì, ma solo se l’attività è svolta da un’Associazione di Promozione Sociale (APS) o, più in generale, da un Ente del Terzo Settore (ETS), nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

La possibilità non deriva dal fatto che l’immobile sia accatastato come C/2, ma da una norma specifica del Codice del Terzo Settore.

L’art. 71 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce infatti che le sedi degli ETS e i locali utilizzati per le attività istituzionali non produttive sono compatibili con le destinazioni d’uso previste dalla legge, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Per questo motivo, un locale accatastato come C/2 (magazzino o deposito) può, in molti casi, ospitare attività associative come conferenze, corsi di yoga, laboratori, incontri o mostre.

ATTENZIONE

Questa possibilità non si applica automaticamente a privati, società o imprese che intendono svolgere le stesse attività.

Inoltre, anche per gli ETS restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa, come quelli relativi alla sicurezza dei locali, all’accessibilità e, quando applicabili, alla prevenzione incendi.

Cosa fare in pratica?

Se la tua APS sta cercando uno spazio:

  • verifica che le attività siano effettivamente istituzionali;
  • accertati che il locale sia idoneo sotto il profilo della sicurezza;
  • conserva la documentazione che dimostra la natura associativa delle attività svolte.

In sintesi

Non è il C/2 a consentire l’attività: è l’art. 71 del Codice del Terzo Settore che permette agli ETS di utilizzare determinati locali per le proprie attività istituzionali.

📚 Riferimento normativo

Art. 71, comma 1 – D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

“Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.”

Questo contenuto ha carattere informativo generale. Ogni caso concreto richiede una verifica specifica da parte di professionisti qualificati, in relazione alle caratteristiche dell’immobile e all’attività che si intende svolgere.

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